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PEC – Posta Elettronica Certificata

Entro il 28 Novembre di quest’anno tutte le aziende dovranno dotarsi di almeno una casella di Posta Elettronica Certificata (conosciuta anche con l’acronimo di PEC) e comunicarla al registro delle imprese.

Molti clienti ci hanno contattato per avere notizie a riguardo e per sapere se forniamo direttamente oppure no il servizio, pertanto gradiremmo fare un po’ di chiarezza.

La PEC sostituisce a tutti gli effetti la raccomandata, pertanto ha valore legale nell’invio delle comunicazioni.

Le società CERTIFICATE che in Italia possono erogare servizi di PEC sono poche e ben individuate, tra cui spicca per affidabilità e qualità dei servizi offerti InfoCert con il proprio servizio denominato LegalMail

LegalMail PEC

A tal proposito, essendo il nostro core business incentrato sull’offerta di servizi per le agenzie immobiliari e non sulla vendita di caselle PEC, abbiamo preferito non integrare nella gamma dei prodotti e servizi anche la PEC, ma di consigliare direttamente ai nostri clienti di rivolgersi a LegalMail e acquistare una delle loro soluzioni.

Pertanto sul sito www.legalmail.it potrete scegliere il servizio a voi più congeniale e attivarlo in tempi rapidi, avvalendovi anche del loro customer care specializzato in tema di PEC e Firma Digitale.

Vi invitiamo quindi a dotarvi al più presto di una casella PEC e di volerla anche specificare all’interno di Gestim, nella sezione della configurazione dei dati della vostra agenzia.

 

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Emilia Romagna – Classe energetica obbligatoria su annunci commerciali

Certificazione energetica edificiDa oggi, giovedì 6 Ottobre 2011, è obbligatorio riportare negli annunci commerciali la classe energetica dell’immobile.

Tale disposizione fa parte della DGR (Delibera di Giunta Regionale) 1366/2011 ed è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 151 del 6 ottobre 2011, consultabile all’indirizzo http://bur.regione.emilia-romagna.it/area-bollettini/n.151-del-06.10.2011-parte-seconda-1/at_download/pdf_firmato

Con questo provvedimento, l’Emilia-Romagna è la prima Regione a recepire nella propria disciplina le disposizioni del D.Lgs. 28/2011 in materia di integrazione di impianti ad energia rinnovabile negli edifici: la DAL 156/08, così aggiornata, continuerà quindi ad essere l’unico provvedimento normativo da rispettare in materia.

Quindi da oggi è necessario riportare su tutti gli annunci commerciali (siano essi cartacei su giornali, cartecei su cartelli bacheca o elettronici sul web) la classe energetica dell’immobile che si sta pubblicizzando.

Gestim, ovviamente, è pronto già da tempo per gestire tale campo nelle schede degli immobili, ove oltre a specificare la classe energetica possono essere inserite delle utili informazioni sull’ACE (Attestato di Certificazione Energetica) ed eventualmente allegarlo.

Già da domani mattina i nostri tecnici saranno all’opera per attivare automaticamente la pubblicazione di tale informazione su stampe, cartelli e siti web, ma invitiamo i nostri clienti dotati di cartelli personalizzati o di siti realizzati prima dell’entrata in vigore della normativa,  a contattarci tramite email per segnalare l’eventuale mancanza del dato, qualora non dovesse essere disponibile entro domani sera.

 

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2012: obbligatorio indicare la classe energetica negli annunci

Certificazione energetica edificiSolo una delle tante novità presenti nello schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Il Dlgs approvato il 30 novembre in prima lettura, definisce gli strumenti, gli incentivi e le norme per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 in materia di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.
L’articolo 9 del provvedimento disciplina l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. Nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti ristrutturati dovranno essere utilizzate fonti rinnovabili per soddisfare i consumi di caloreelettricità e per il raffrescamento secondo precise percentuali:

a) il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata entro il primo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
b) il 30% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata entro l’anno successivo a quello indicato alla lettera a);
c) il 40% quando il titolo edilizio è rilasciato entro l’anno successivo all’anno indicato alla lettera b);
d) il 50% quando il titolo edilizio è rilasciato entro l’anno successivo all’anno indicato alla lettera c).

In caso di inosservanza dell’obbligo viene negato il rilascio del titolo edilizio. La quota di energiache eccede le predette percentuali può accedere agli incentivi statali destinati alla promozione delle fonti rinnovabili.

Di conseguenza sono abrogati:
- l’obbligo di prevedere nei regolamenti edilizi, ai fini del rilascio del permesso di costruire, l’installazione di impianti da fonti rinnovabili che producano almeno 1 kW di energia per ciascuna unità abitativa (art. 4, comma 1-bis, del DPR 380/2001). Tale obbligo scatterebbe il 1° gennaio 2011;
- l’obbligo di produrre con fonti rinnovabili almeno il 50% di acqua calda sanitaria (art. 4, commi 22 e 23, del DPR 50/2009).

I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni importanti che incrementano di almeno il 30% le anzidette percentuali di fonti rinnovabili, hanno diritto ad un bonus volumetrico del 5%. Restando valide le norme in materia di distanze minime.

I soggetti pubblici possono concedere a terzi, mediante gara, i tetti degli edifici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili operanti in regime di scambio sul posto.

Il Dlgs approvato il 30 novembre modifica il Dlgs 192/2005. In particolare aggiunge all’art. 6 le seguenti previsioni:

- nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari sarà obbligatorio inserire una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici.Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica;

- nelle offerte di vendita di edifici o di singole unità immobiliari, dal 1° gennaio 2012, gli annunci commerciali dovranno riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato dicertificazione energetica

Il decreto sarà trasmesso alle commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata, per poi tornare al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

fonte: http://news.cambiocasa.it/2010/12/energie-rinnovabili-obbligatorie-negli-edifici/

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